In Primo Piano

In Primo Piano28/10/2020

ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE

ROT. N. 3534 /2020

ORDINANZA N. 24  DEL 28-10-2020

OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale

IL SINDACO

PREMESSO

che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell’epidemia da COVID-19;

VISTI

Il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 17/05/2020, con il quale sono state adottate “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con efficacia dal 18 maggio  al 14 giugno 2020;

il D. L. 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

il DPCM 7 agosto 2020 con il quale sono state adottate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il D.L. 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, in vigore dall’ 8/10/2020;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 72 del 24/09/2020, che proroga ed aggiorna le misure di prevenzione già disposte in precedenza, in conseguenza dell’andamento graduale e peggiorativo della carica diffusiva del virus di cui alla rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione Campania;

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che i reports dell’Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale e che l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione particolarmente diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, in particolare relative ad assembramenti di persone, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità;

CONSIDERATO indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.85 del 26 ottobre 2020 con la quale “E’ dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di valutare e proporre, entro il 28 ottobre 2020, di concerto con l’ANCI Campania, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre”.

RITENUTO che la necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione impone l’assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, a fronte di interessi di altro tipo;

ACCERTATO  che nell’ultimo periodo si è registrato un avanzamento nella diffusione del virus in ambito regionale e locale e che pertanto si rende necessario adottare temporaneamente misure restrittive a tutela della salute pubblica volte ad evitare situazioni di assembramento in occasione della commemorazione dei defunti che possano contribuire alla diffusione rapida del virus;

VISTO l’art. 117 del D. lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e campi amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in via precauzionale, la chiusura al pubblico del cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre c.a., fatte salve le disposizioni relative ai funerali come da normativa ministeriale vigente.

 

Salvo quanto disposto nella presente Ordinanza, restano ferme, comunque, le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet istituzionale.

La comunicazione del presente provvedimento:

Alla Prefettura di Avellino;

Alla Regione Campania – Dipartimento della Protezione civile;

Alla Stazione Carabinieri di Lauro;

Al Comando Polizia Municipale di Pago del Vallo di Lauro;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

                                                                                      IL SINDACO

                                                                                    F.to Avv. Antonio Mercogliano

In Primo Piano27/10/2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA

AVVISO ACCENSIONE LAMPADE VOTIVE  per i giorni 1- 2 Novembre 2020

 

IL SINDACO

Rende noto

 

a tutti coloro che vogliono commemorare i propri defunti, mediante l’apposizione di lampade straordinarie,che possono contattare il titolare della ditta IMG Immobile Giuseppe cell: 336476894, al fine di concordare un appuntamento per le richieste del numero di lampade da installare e per la loro messa in opera.

Non sarà consentito l’accesso al Cimitero Comunale a persone sprovviste di mascherine e/o a persone con temperature superiore a 37,5°.

 

         

Il Responsabile del Settore

f.to Avv. Antonio Mercogliano

 

In Primo Piano13/10/2020

AVVISO APERTURA UFFICI COMUNALI SU APPUNTAMENTO

Si comunica che gli uffici comunali riceveranno il pubblico solo ed esclusivamente su APPUNTAMENTO ai seguenti numeri telefonici e/o indirizzo e-mail:

Amministrazione

Sindaco 0818250372 int.1-339.2519379

comunedipagodelvallod1@tin.it

avvmercogliano86@gmail.com

Ufficio Segreteria

0818250372 int. 2

335.8090947

comunedipagodelvallod1@tin.it

Ufficio Ragioneria/Tributi

0818250372 int.4

ragioneria.pagovl@asmepec.it tributi.pagovl@asmepec.it

Ufficio Tecnico

0818250372 int.7

utcpago.av@libero.it

Ufficio Demografici

0818250372 int.3

 

demografici.pagovl@asmepec.it

Ufficio Protocollo

0818250372 int.6

prot.pagovl@asmepec.it

Polizia Municipale

0818250372 int.0

comandopm.pagovl@asmepec.it

Si precisa che gli indirizzi e-mail sopra riportati sono da utilizzare solo per fissare appuntamenti con i vari uffici, per le richieste di atti e documenti o altre comunicazioni, l’indirizzo e-mail da utilizzare è il seguente: comunedipagodelvallod1@tin.it

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO

L’accesso agli uffici comunali e consentito solo ed esclusivamente previo appuntamento e con le seguenti prescrizioni:

E’ obbligatorio l’uso della Mascherina;

Chiamata telefonica all’ufficio con il quale è stato fissato l’appuntamento; 3- Sottoscrizione del registro d’ingresso;

4- Misurazione temperatura corporea al momento dell’ingresso. Pago Vallo lauro, lì 12/10/2020

Il Sindaco F.to Avv. Antonio Mercogliano

In Primo Piano04/07/2020

Ordinanza prevenzione degli incendi boschivi e pulizia fondi incolti nel territorio comunale.

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225.

 

RILEVATO che, nella stagione corrente, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità d’incendio per le zone boscate del Comune di Pago del Vallo di Lauro e sui territori limitrofi, in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

VISTO che con  Decreto Dirigenziale n. 123 del 24 giugno 2020 la regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020, disponendo per il medesimo periodo, ai sensi della Legge n. 116 dell’ 11 agosto 2014, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui od altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

VISTA la nota prot. 37946 del 30 giugno 2020 trasmessa dalla Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo – ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020”;

VISTI:

la legge 21/11/2000, n. 353;

il D.L.vo 03/04/2006, n. 152;

la legge 06/02/2014, n. 6;

il D.L.vo 24/06/2014, n. 91 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 116;

CONSIDERATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendio, per la tutela della pubblica incolumità, il pubblico interesse e l’integrità del patrimonio comunale;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e la eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

 

ORDINA

 

E’ FATTO DIVIETO

sull’intero territorio comunale di bruciare vegetali, loro residui od altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020;

E’ FATTO OBBLIGO

a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali ed industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco, nonchè alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro, idonee a causare una autocombustione con le alte temperature;

 

OBBLIGA

 

espressamente, l’osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi);

 

AVVERTE

 

che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, ovvero con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni di attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21/11/2000, n. 353.

Gli importi delle eventuali sanzioni dovranno confluire sul CC postale n. 12039830 intestato al Comune di Pago del Vallo di Lauro - Servizio Tesoreria;

 

RAMMENTA

che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania è sempre espressamente vietato:

accendere fuochi di ogni genere;

far brillare mine o usare esplosivi;

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare

comunque pericolo immediato o mediato incendio;

esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

ad ogni cittadino, di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;

a chiunque, nell’avvistare un incendio che interessi o minacci la incolumità pubblica, di darne tempestiva comunicazione ai numeri che seguono, in capo alle richiamate Amministrazioni:

115                       COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO              

1515                     REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA

113                       QUESTURA

112                       ARMA CARABINIERI

081/8250372     COMANDO POLIZIA LOCALE     

 

DISPONE

 

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

al Sig. Dipartimento 50 Direzione Generale 18 U.O.D 92 della Regione Campania;

alla Prefettura di Avellino;

Comando Prov.le VV. FF.

Regione Carabinieri Forestale Campania;

Commissariato P.S. di Lauro;

Comando Stazione Carabinieri di Lauro;

Provincia di Avellino - Ufficio Protezione Civile;

Comando di Polizia Municipale - Sede.

 

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del suo esatto e puntuale adempimento.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

 

dalla Residenza Municipale, 01/07/2020

 

                                                                                                                                                              IL SINDACO

                                                                                                                                                Avv. Antonio Mercogliano

 

 

In Primo Piano25/05/2020

AVVISO IMU 2020

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo.L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno 2020 per l'acconto e 16 dicembre 2020 per il saldo.

Vista l’attuale emergenza Covid-19, al fine di contrastare la diffusione del virus ed evitare assembramenti, Il modello F24 per il versamento dell’acconto  potrà essere ritirato presso gli uffici comunali nel giorno concordato con l’operatore comunale ai seguenti numeri 081/8250372 int.4 poi 2

Per consultare le aliquote della Nuova IMU alla pagina  https://www.comune.pagodelvallodilauro.av.it/  cliccare su Amministrazione Trasparente e poi su Avvisi al pubblico 

 

In Primo Piano07/04/2020

-ORDINANZA N. 9 DEL 06-04-2020- OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 d

IL SINDACO

 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

 

VISTI l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e che, al di fuori di tali stringenti fattispecie, non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020;

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che:

 

all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone  “

 

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con

 

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al

 

comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso;

 

VISTO l’art. 2, del citato decreto legge n.19/2020, rubricato: “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con  uno  o piu'decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,su propostadel Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, ilMinistro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti  per materia,  nonche'  i presidenti delle regioni  interessate,  nel  caso  in  cui riguardino  esclusivamente  una regione   o alcune specifiche  regioni,

ovvero   il Presidente della Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  nel  caso  in cui riguardino l'interoterritorio nazionale. I decreti di cui   al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei 
presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il

Ministro  della salute, il Ministro dell'interno, il  Ministro  della difesa, il Ministro dell'economia edelle finanze gli altri ministri competenti

per materia.  Per  i  profili  tecnico-scientifici le  valutazioni  di adeguatezza e  proporzionalita',  i provvedimenti  di cui al presente

comma sono adottati   sentito, di norma, il  Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

 

VISTO l’art. 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, econ  efficacia  limitata  fino  a tale momento le regioni, in relazione specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle dicui all'articolo 1, comma 2,

esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza senza incisione delle attivita' produttive   e   di   quelle   di rilevanza

strategica per l'economia nazionale.  (omissis)  3.Le disposizioni  di  cui  al  presentearticolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

 

PRESO ATTO:

 

CHE il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino ha comunicato che, nel Comune di Lauro (AV), sono stati registrati, nei giorni scorsi, 2

 

casi di positività al virus ai quali si sono aggiunti, in data 05-04-2020, 8 ulteriori casi, appartenenti ad un unico cluster familiare;

 

CHE l’Unità di Crisi regionale ha segnalato che una delle persone contagiate è titolare di un’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari molto frequentata sul territorio comunale che, nella fase prodromica asintomatica della malattia, ha avuto contatti con un numero di persone (fornitori ed utenti) stimabile in almeno 200 unità, sia nel negozio sia nelle consegne a domicilio;

 

CHE, con nota prot. 116 P.M. del 05-04-2020, il Sindaco del Comune di Lauro ha segnalato che la famiglia appartenente al cluster sopra menzionato gestisce un supermercato al centro del paese, con la conseguenza del pericolo concreto di un ampio contagio e ha chiesto l’adozione di una serie di misure ai fini del contenimento del rischio;

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 28 del 5 aprile 2020, con la quale, con riferimento al Comune di Lauro (AV), in ragione della situazione epidemiologica rilevata, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sono state tra l’altro, adottate le seguenti, ulteriori misure al fine di prevenire e contenere il rischio di diffusione del contagio:

 

(omissis) a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

 

divieto di accesso nel territorio comunale;

 

sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

 

E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

 

3. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.

 

Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni”;

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato decreto legge n.19/2020, “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

 

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

 

chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; (omissis)

 

 

ee)  adozione  di  misure   di

 

 

informazione  e  di   prevenzione

 

 

rispetto   al  rischio   epidemiologico

 

 

(omissis)”;

 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

 

VALUTATO che l’utilizzo delle mascherine protettive riduce drasticamente la propagazione del virus;

 

RITENUTO che detta semplice ed elementare protezione contribuirà senz’altro a ridurre il pericolo di contagio per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

 

VALUTATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riferimento all’introduzione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine protettive in luogo pubblico quale protezione personale e ancor più quale barriera di diffusione del virus da parte di soggetti non già identificati come positivi al coronavirus e, pertanto, non sottoposti ad alcuna restrizione di legge;

 

DATO ATTO, in merito, che questo Comune ha già garantito la distribuzione delle mascherine protettive ai nuclei familiari residenti;

 

RITENUTO, altresì, che al fine di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, è necessario adottare specifiche raccomandazioni finalizzate a disciplinare le operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali siti nel territorio comunale, con particolare attenzione anche alla frequenza massima settimanale per nucleo familiare,

 

 

 

CONSIDERATO

 

CHE gran parte dei fornitori dell’attività di vendita al dettaglio del citato esercizio commercial interessato da contagio servono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni di prima necessità siti nel territorio comunale;

 

CHE pure i cittadini residenti nel territorio di questo Comune, nell’approvvigionarsi di beni essenziali, potrebbero aver avuto contatti cittadini del Comune di Lauro indicato nell’ordinanza come ad elevato rischio di contagio;

 

CHE l’elevato numero dei potenziali contatti riferiti ai soggetti risultati positive al virus COVID-19 rende necessario, quantomeno nelle more della conclusione dell’indagine epidemiologica in corso e della conseguente ricostruzione della effettiva catena dei “casi di contatto stretto” con il soggetto contagiato, l’adozione di immediate ed urgenti misure precauzionali, volte al contenimento e alla prevenzione del rischio di ulteriore diffusione del contagio, all’interno e all’esterno del territorio comunale;

 

CHE, sulla base della situazione rappresentata, ricorrono condizioni di effettivo e grave rischio di ulteriore diffusione del contagio e, per l’effetto, estrema necessità ed urgenza di adozione di ulteriori specifiche misure di prevenzione e contenimento;

 

EFFETTUATO il necessario bilanciamento coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole valutazione degli stessi;

 

degli  interessi  pubblici  e  privati e  proporzionata  ponderazione  e

 

 

CONSIDERATO che l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

 

VISTO l’art. 50, comma 5 e 7 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

 

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dalla n. 1 alla n.28;

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 28 del 5.4.2020;

 

ORDINA

 

a tutti i soggetti residenti o presenti a diverso titolo sul territorio comunale, di accedere con mascherina protettiva e guanti igienici all’interno degli edifici pubblici ovvero erogatori di servizi pubblici (Comune, Poste ed altri uffici), negli esercizi commerciali, in ogni altro luogo nel quale possa determinarsi incontro ravvicinato con altre persone estranee al proprio nucleo familiare;

 

agli esercizi commerciali tutti di:

 

mettere a disposizione delle clientela, per la durata di apertura, in prossimità degli ingressi al pubblico, dispenser di gel igienizzante e confezioni di guanti monouso che gli avventori devono indossare per tutta la durata della spesa e cestinare all’uscita;

 

intensificare l’igiene delle superfici aperte al pubblico e in particolare quelle che hanno un uso promiscuo o costituiscono passaggio interno ed esterno, quali le sale di attesa, le poltroncine, le maniglie, i corrimano, i carrelli dei supermercati, le pulsantiere per il pagamento o prelievo (pagamento distribuzione tabacchi, carburanti e analoghi);

 

RACCOMANDA

 

alla cittadinanza di limitare il numero degli spostamenti necessari per l’acquisito di generi alimentari o di prima necessità, tabacchi ed ogni altro bene di consumo comunque denominato stabilendolo in numero 2 (due) volte a settimana per ciascun nucleo familiare;

 

agli esercizi commerciali di promuovere il servizio di consegna domiciliare della spesa su prenotazione. Il personale addetto dovrà essere munito dei necessari dispositivi costituiti da mascherina protettiva e guanti e igienizzante pronto all’uso nel corso del servizio;

 

RENDE NOTO

 

che il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino al termine dell’emergenza sanitaria da COVID 19, salvo diversa disposizione delle autorità sovracomunali;

 

AVVISA

 

che l’inottemperanza di quanto prescritto dalla presente determina, ai sensi dell’articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e il deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del C.P., salvo che il fatto non costituisca una più grave ipotesi di reato;

 

TRASMETTE

 

copia della presente a:

 

alla Prefettura di Avellino;

 

alla Stazione Carabinieri di Lauro;

 

al Commissariato Polizia di Stato di Lauro;

 

al Comando di Polizia Municipale dell’ente;

 

DISPONE

 

la pubblicazione della presente all’albo pretorio on line dell’ente e sulla home page del sito istituzionale;

 

INFORMA

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.

 

IL SINDACO

 

Avv. Antonio Mercogliano

In Primo Piano04/04/2020

COVID 2019-AVVISO RICONOSCIMENTO DI AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

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In Primo Piano27/02/2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA

RACCOLTA DIFFERENZIATA OLIO VEGETALE ESUSTO ANNO 2020

16  MARZO 

20 APRILE 

18 MAGGIO 

15 GIUGNO

20 LUGLIO 

17 AGOSTO 

21 SETTEMBRE

19 OTTOBRE 

16 NOVEMBRE 

21 DICEMBRE 

In Primo Piano09/01/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO AD ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTE/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO AD

ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTE/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI

GARA NELLAMBITO DELLA PROCEDURA 

(ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii).

 

PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI VIA MARCO LONGO E LARGO MAESTRO SALVATORE, ESSENZIALI E STRETTAMENTE FUNZIONALI AGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI OGGETTO DI INTERVENTO A SEGUITO DEL SISMA DEL 23/11/1980.

 

In Primo Piano19/12/2019

AUGURI

Il Sindaco e L’amministrazione Comunale Augura alla Cittadinanza Buone Feste 

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