In Primo Piano

In Primo Piano22/04/2021

Aggiornamento triennale degli albi Giudici Popolari

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 40 aprile 1951, n. 287, sul Riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n°1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i Minorenni;

INVITA

tutti i cittadini. non ancora iscritti negli Albi dei Giudici Popolari. che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili sul Sito Istituzionale del Comune

www. comune.pagodelvallodilauro.av.it

Le domande in carta semplice, con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31 Luglio 2021

 

Dalla Residenza Municipale lì.   22/04/2021

                                                                                                                               IL SINDACO

                                                                                                                      Avv. Mercogliano Antonio

 

 Estratto della Legge 10/04/1951, n. 287

Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Coni dl Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici:

buona condotta morale:

età non inferiore ai 30 e non superiore al 65 anni;

titolo di studio di scuola media di primo grado.

Art. 10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Coni di Assise e di Appello oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in       possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Art. 11 Carattere obbligatorio dell'Ufficio l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 12 Incompatibilità l'ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.

i magistrati e. in generale. i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario:

gli appartenenti alle forze armate dello Stato e da qualsiasi organo di polizia. anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.

i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.                            

In Primo Piano03/03/2021

AVVISO MODALITA' GESTIONE RIFIUTI PER SOGGETTI POSITIVI AL CORONAVIRUS

COMUNICAZIONI AI CITTADINI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DEL VIRUS COVID-19

 

 

Visto il rapido evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio, si rende necessario dare le seguenti precise indicazioni a tutti i cittadini per il conferimento dei rifiuti:

 

Nelle abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento fiduciario o in quarantena obbligatoria, sarà interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, saranno considerati indifferenziati e, pertanto, raccolti e conferiti insieme.

 

Per la raccolta, nelle predette abitazioni, si applicheranno, pertanto, le seguenti raccomandazioni:

                    ●  smaltire i rifiuti come faresti con un sachetto di indifferenziata;

     ●indossare guanti monouso per chiudere bene senza schiacciarli ¢on le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo;

●utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l’altro o in numero maggiore;

     ●gettare tutti i rifiuti (plastica vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) nello stesso sacchetto per la raccolta indifferenziata;

     ● il ritiro sarà effettuato solo nella giornata del lunedì

    ●Smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio,     esporli fuori dalla propria abitazione

 

dalla residenza Municipale, lì 03/03/2021 

 

 

IL RESPONSABILE

Dott. Nunziante Amato

 

In Primo Piano17/02/2021

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA

ORDINANZA N.21DEL 14-02-2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO AL 27FEBRAIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO CHE:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, vista l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia ed incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3.11.2020 ulteriore misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all’analisi dei dati epidemiologici;

VISTO l’Ordinanza 05 dicembre 2020 Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano”, pubblicata in G.U. Serie Generale , n. 303 del 05 dicembre 2020;

VISTO, precisamente, il disposto dell’art. 1 della detta ordinanza a mente del quale ”cessa l'applicazione  delle  misure  di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 novembre 2020 e sono applicate le misure  di  cui  all'art.  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”;

TENUTO CONTOche, con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23/11/2020 è stato previsto che “con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E’ demandato alle ASL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”;

TENUTO CONTO, altresì, che, allo stato, risultano in valutazione ulteriori e diversi provvedimenti da parte del Presidente della Regione Campania, la cui portata sarà oggetto di successiva ed eventuale valutazione, non potendosi escludere una completa ripresa delle lezioni in presenza;

DATO ATTOche la ripresa delle attività educative in presenza risulta, allo stato,  incompatibile con la situazione epidemiologica registrata a livello locale e dei  Comuni limitrofi, facenti parte dello stesso Istituto Comprensivo, anche considerato lo stato di viva preoccupazione delle famiglie;

TENUTO  CONTOdella necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell’incremento dei casi registrati sul territorio;

TENUTO CONTO altresì, delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 1 del 5 gennaio 2021, n. 2 del 16/01/2021, n. 3 del 22/01/2021;

LETTA la pubblicazione dell’Unità di crisi dell’11/02/2021 relativa ai dati sull’andamento regionale dei contagi nelle scuole, dalla quale si rileva che le evidenze scientifiche “dimostrano una diffusione del virus nelle fasce di età anche riconducibile alla popolazione scolastica in preoccupante aumento”;

SENTITI i Sindaci dei Paesi limitrofi facenti parte dell’Istituto Comprensivo “N. Pecorelli”;

SENTITAla rappresentanza dei genitori delle varie classi coinvolte, anche al fine di valutare una ipotesi di concreta possibilità di sostenere le lezioni in presenza;

VERIFICATAla preoccupazione ancora attuale circa una ipotesi di svolgimento delle lezioni in presenza da parte dei genitori e, dunque, l’impossibilità, in fatto, di procedere in tal senso;

SENTITO in merito il DIRIGENTE SCOLASTICO, che ha condiviso la decisione di adottare la presente ordinanza;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTAla legge 689/1981;

Richiamato  il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, ed in particolare l’art. 50 del medesimo decreto;

Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

O R D I N A

la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi  della scuola materna, elementare e media, fino alla data del

27-02-2021

ovvero fino alla scadenza di eventuali successivi provvedimenti del Governo o della Regione Campania;

RACCOMANDA

al Dirigente Scolastico di mantenere il massimo livello educativo mediante uso della didattica a distanza e di ogni altro strumento utile all’uopo;

I N F O R M A

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è trasmessa:

1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it;

2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;

3. Alla Stazione Carabinieri di Lauro;

4. Al Commissariato P.S. di Lauro;

4. Al Comando Polizia Municipale;

5.All’U. S. R. per la Campania, al1’indirizzo PEC: usp.av@istruzione.it;

6. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “N. Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro.

 

Si pubblichi altresì, all’Albo Pretorio on line.

 

IL SINDACO

Avv. Antonio Mercogliano

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