Ordinanza Carnevale 2019

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28/02/2019

 

Pago del Vallo di Lauro – Stemma

REGIONE CAMPANIA

VIA MUNICIPIO, 1  - Tel. 081 8250805 -

COMUNE DI PAGO VALLO LAURO

email:comunedipagodelvallod1@tin.it

 

 

 

Ordinanza nr. 03

DEL 28/02/2019

 

 

Oggetto: Divieto di utilizzo di prodotti schiumogeni, vernici, polveri e vendita di bevande alcoliche in occasione del Carnevale 2019.

 

IL SINDACO

 

Premesso che nel periodo legato al “Carnevale 2019”si svolgeranno i consueti e tradizionali festeggiamenti, con balletti e sfilate di gruppi allegorici;

Preso atto che con apposito provvedimento viene disposta la limitazione al traffico stradale nelle vie interessate dall’evento, nell’intento di consentire l’ordinato svolgimento della manifestazione;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell’ambito della manifestazione si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti al corteo dei cittadini che vi assistono;

Vista la necessità di mantenere il decoro della città e di evitare all’Amministrazione oneri finanziari aggiuntivi connessi ad una più ingente e cospicua pulizia delle strade cittadine;

Considerata l’opportunità di impedire, durante il periodo carnevalizio, che si creino situazioni di tensione e turbativa di diversa natura, dovuti al lancio di prodotti schiumogeni e di sostanze coloranti i cittadini e, in particolare, i figuranti della sfilata, i loro automezzi e i costumi di scena, ancorchè alla vendita di bevande alcoliche consumate sul suolo pubblico;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede che:

·         è proibita qualsiasi azione contraria alla nettezza o al decoro pubblico nei luoghi pubblici;

·         è vietato imbrattare con iscrizioni o qualsiasi altro modo gli edifici pubblici e privati, i monumenti, il suolo, i parapetti, i muri di cinta ecc.. e che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico;

·         è vietato gettare oggetti atti a offendere e ad imbrattare;

Visto il vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché il relativo Regolamento d’esecuzione;

Visto il vigente Codice della Strada - D.gs. 30 aprile 1992 n. 285 - e relativo Regolamento di Esecuzione;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

 

ORDINA

 

con particolare riferimento al periodo del Carnevale 2019, dal 3 marzo 2019 al 5 marzo 2019:

il divieto di utilizzare prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette spray, schiuma da barba o altri detergenti), polveri e vernici che possano imbrattare o molestare le persone o le cose;

 il divieto di utilizzare, con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, insudiciando Il suolo e I beni esposti al pubblico;

 il divieto di lancio di qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini;

 Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su suolo pubblico, dal giorno 3 al giorno 5 Marzo 2019;

Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a carico degli esercizi autorizzati alla vendita al minuto di alcolici quali esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di intrattenimento e svago, operanti su tutto il territorio dal 3 al 5 Marzo 2019;

salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma. L’organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali e degli oggetti utilizzati per commettere la violazione. Viene fatta salva, ove ricorra, l’applicazione dell’art. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose). Le situazioni di disturbo della quiete pubblica o del riposo delle persone, verranno segnalate alla competente Autorità Giudiziaria per gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 659 C.P. Restano comunque applicabili, per le diverse fattispecie, le sanzioni previste dall’art. 15 del Codice della Strada e dal Regolamento di igiene e decoro dell’ambiente urbano. La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all’albo Pretorio online del Comune di Pago Vallo Lauro;

 

DISPONE

 

che copia del presente atto viene trasmessa al Commissariato P.S. di Lauro (AV), alla Stazione CC di Lauro (AV), alla Polizia Locale del Comune di Pago Vallo Lauro (AV) tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Campania, entro 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.

 

            Dalla Sede Municipale, 20/02/2019

 

                                                                                                                       

  IL SINDACO

                                                                                                            Avv. Antonio MERCOGLIANO

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