In Primo Piano

In Primo Piano22/04/2021

Aggiornamento triennale degli albi Giudici Popolari

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 40 aprile 1951, n. 287, sul Riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n°1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i Minorenni;

INVITA

tutti i cittadini. non ancora iscritti negli Albi dei Giudici Popolari. che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili sul Sito Istituzionale del Comune

www. comune.pagodelvallodilauro.av.it

Le domande in carta semplice, con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31 Luglio 2021

 

Dalla Residenza Municipale lì.   22/04/2021

                                                                                                                               IL SINDACO

                                                                                                                      Avv. Mercogliano Antonio

 

 Estratto della Legge 10/04/1951, n. 287

Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Coni dl Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici:

buona condotta morale:

età non inferiore ai 30 e non superiore al 65 anni;

titolo di studio di scuola media di primo grado.

Art. 10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Coni di Assise e di Appello oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in       possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Art. 11 Carattere obbligatorio dell'Ufficio l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 12 Incompatibilità l'ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.

i magistrati e. in generale. i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario:

gli appartenenti alle forze armate dello Stato e da qualsiasi organo di polizia. anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.

i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.                            

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